Uno studio può avere obiettivi diversi. Esprimere un compiuto punto di vista all’esito di anni di ricerche o proporre alcune riflessioni per alimentare, magari, ricerche ulteriori. Il mio studio si propone questo secondo obiettivo, non intendendo approfondire il tema, ampiamente esaminato specie a seguito della riforma del Titolo V, della vincolatività degli obblighi internazionali sul piano del diritto interno, quale specifica conseguenza della previsione del limite del loro rispetto sancito per la legislazione statale e regionale dal “nuovo” primo comma dell’art. 117 Cost. Sappiamo bene, con specifico riferimento alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), che le sue disposizioni, per come interpretate dalla Corte di Strasburgo, vincolano il legislatore, purché non contrastino con previsioni della Costituzione italiana. È un esito al quale la Corte costituzionale è pervenuta con le due famose sentenze del 2007 (c.d. sentenze gemelle, n. 348 e 349 del 2007), poi affinate, nei contenuti di principio, dalla successiva giurisprudenza (sentt. n. 39 del 2008; 236, 311, 317 del 2011; 15 e 264 del 2012) . Non mancano, ovviamente, profili problematici ancora aperti su questo tema, riguardanti, tra l’altro, la qualificazione e il rango da riconoscere alle norme della CEDU, nonché l’esatta definizione degli obblighi di conformazione discendenti dalle decisioni della Corte EDU. Due temi che non approfondirò, pur dovendo manifestare sinteticamente la mia posizione su di essi, in quanto utile premessa al ragionamento che intendo sviluppare.