Con la parola tortura si indica un trattamento che torce, tormenta, inducendo grave sofferenza fisica o morale. In quanto “trattamento”, essa deve essere finalizzata al compimento di qualcosa. Ma cosa? Tradizionalmente si era soliti dividere la tortura in due categorie, in base alla finalità: la tortura come pena, da un lato, e la tortura come mezzo per estorcere una confessione o delle informazioni dalla persona, dall'altro. Rileggendo la storia della tortura giudiziaria dal diritto romano sino ad oggi, si scopirà invece che la "tortura giudiziaria" altro non è se non un atto di potere per il potere. Un istituto che interessa il diritto costituzionale e pubblico non meno che il diritto processuale penale. Solo comprendendo le ragioni profonde della tortura si potrà capire appieno quali rischi comportino fenomeni tipo il carcere di Guantanamo, quale sia il reale livello di pericolosità di tesi come quella, avanzata da Dershowitz, della "ticking bomb". E, alla fine, si dovrà concludere che la tortura, una volta introdotta in un sistema — sia pure circondata da limitazioni e dal carattere temporaneo, derogatorio ed eccezionale — reca in sé un germe che la rende ontologicamente incompatibile con qualunque ordinamento democratico e garantista.